Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha pubblicato le sanzioni del Giudice Sportivo.
Oltre a quelle relative all’ultimo turno di campionato, il giudice si è pronunciato anche sui cori ai danni di Moise Kean nel corso di Cagliari-Juventus del 2 aprile.
E a tal proposito Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’AIA Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Ecco quanto recita il comunicato ufficiale:
“Il Giudice Sportivo, vista la riserva di cui all’ordinanza in Comunicato Ufficiale n. 196 del5 aprile 2019”;
“vista la relazione supplementare della Procura Federale;
“vista in particolare la nota informativa della Questura di Cagliari in data 11 aprile 2019;
“rilevato che è emerso che i cori in questione (contro Moise Kean ndr), pur certamente censurabili, hanno avuto durante la gara una rilevanza oggettivamente limitata anche in ordine alla effettiva percezione: P.Q.M.
Delibera di non applicare sanzioni alla Soc. CAGLIARI”, si legge nella nota.
Per quanto riguarda le squalifiche, una giornata per sette calciatori.
Si tratta di Mehdi Bourabia del Sassuolo, Bruno Alves e Luca Rigoni del Parma, Nicola Rigoni del ChievoVerona, Josè Palomino dell’Atalanta, Stefan Radu della Lazio e Cristian Romero del Genoa.
Inoltre si apprende che il Giudice Sportivo, in relazione ai cori di denigrazione territoriale segnalati dalla Procura Federale delibera di non applicare sanzioni alla Soc. Internazionale in quanto la relazione non è pervenuta nei termini previsti dall’art. 35, 2.1 CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. TORINO, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa quattro minuti; recidiva.
Ammenda di € 3.000.00: alla Soc. SPAL, per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica pieno di liquido all’indirizzo del portiere della squadra avversaria che cadeva nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma l lett. b} CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.